Il Milleproroghe DL 183/2020 è stato convertito con la L. 21/2020 in cui sono inoltre confluiti i DL nn. 182/2020, 3/2021 e 7/2021. La legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021 n. 51, contiene una serie di modifiche mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti.
Cassa integrazione Covid-19
La più attesa e sospirata modifica riguarda i termini di invio delle domande di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 e la relativa trasmissione dei dati necessari per il saldo degli stessi trattamenti (SR 41 e SR 43 semplificati).
Tali termini sono stati infatti differiti al 31 marzo 2021, ma solo per gli adempimenti scaduti entro il 31 dicembre 2020. Da rammentare che il termine ordinario per la richiesta di ammortizzatori sociali è il mese successivo a quello di inizio del periodo oggetto della domanda, ciò comporta che le domande relative a periodi iniziati nel mese di dicembre 2020 con termine al 31 gennaio 2021 non sono oggetto del differimento.
Smartworking semplificato
E’ stato necessario un intervento di proroga dello smartworking semplificato poiché la stessa possibilità non era allineata al protrarsi della situazione emergenziale. Sul punto viene disposta la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 della possibilità di deroga agli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.
Accertamento e riscossione
Vengono previste una serie di sospensione in merito agli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione. Per gli atti per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, gli stessi possono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Si è inoltre prorogato di 14 mesi i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, con invece spostamento al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie.
Assemblee di società e associazioni
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio delle società al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (a fronte dei 120 giorni ordinari).
Vengono inoltre mantenute, sino al 31 luglio 2021, le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, previste dal Decreto Cura Italia.
Per le associazioni private, le fondazioni, e le società è prorogata, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la possibilità (art. 73 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) di svolgere in videoconferenza le sedute assembleari.
Credito Imposta Società benefit
Il credito d’imposta, utilizzabile a decorrere dal 2021, è ampliato ai costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti sino al 30 giugno 2021.
Emissione titoli di debito PMI
La garanzia Sace, strumento messo a punto dal Decreto Liquidità (art. 1 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020), viene esteso fino al 30 giugno 2021 per quanto riguarda l’operatività sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19 cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB – o equivalente.
Proroga contributi editoria
Prorogati di ulteriori 24 mesi i termini per l’abolizione dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Bonus Vacanze e Prima Casa
Per quanto riguarda il bonus vacanze è stata prevista la proroga, esclusivamente per i bonus richiesti entro il 31 dicembre 2020, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del termine per utilizzare il bonus per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Mentre per il c.d. bonus prima casa viene confermato il periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2021 relativo ai benefici connessi all’acquisto dell’abitazione principale. Non è sospeso il termine per l’ultimazione dell’edificio acquistato, nel caso in cui lo stesso sia in costruzione, che deve essere completato in 3 anni.
Fonte – mementopiu.it – 03.03.2021